Allegato “E” Rep. 11420/6777 Notaio Roberta Matera Statuto della “Fondazione Doppio Filo”
1. È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2017 n. 117, una Fondazione, denominata “FONDAZIONE DOPPIO FILO”, che assume la forma giuridica di fondazione.
In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, la Fondazione ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e pertanto assumerà la denominazione “FONDAZIONE DOPPIO FILO Ente del Terzo Settore” o, in sigla, “FONDAZIONE DOPPIO FILO ETS”. Fino a che non è avvenuta l’iscrizione nel detto registro, la Fondazione non farà uso della denominazione “FONDAZIONE DOPPIO FILO Ente del Terzo Settore” o, in sigla, “FONDAZIONE DOPPIO FILO ETS”.
2. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Curtatone (MN). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La Fondazione, con esclusione di qualsiasi finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale, socio sanitaria e tutela dei diritti civili delle categorie più deboli; inoltre avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività di interesse generale:
a) individua persone fisiche o famiglie con minori che versano in stato di indigenza o altro tipo di disagio;
b) individua lo strumento più adatto per cercare di sanare il disagio, attraverso donazioni in denaro, mettendo in contatto i soggetti destinatari dell’attività dell’organizzazione con strutture predisposte alla soluzione dei problemi;
e) svolge le attività che ritiene utili al reperimento di fondi da destinare ai soggetti sopra menzionati;
d) si rende promotore del sostegno allo studio di soggetti meritevoli ma con inadeguato sostegno economico tramite la promozione di borse di studio o altri strumenti; In attuazione dello statuto la Fondazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall’assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell’attività degli aderenti, i caratteri dell’impegno nel confronti della Fondazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.
La Fondazione valorizza l’opera delle associazioni di volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.
Nel contesto degli scopi istituzionali e per il miglior perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può svolgere attività integrative e strumentali, nel rispetto dei criteri e limiti prescritti ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 117/2017.
Le dette attività devono intendersi ricadere nell’ambito dei settori di cui all’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le dette attività saranno svolte presso la sede sociale e altrove, ove sarà determi- nato dall’Organo amministrativo, anche fuori dalla Regione Lombardia.
Le attività saranno svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.
È consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti che stabiliti con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e nello specifico:
– interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il Fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dalla fondatrice, ove specificamente destinati all’incremento del Fondo di dotazione;
b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all’incremento del Fondo di dotazione;
c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione;
d) parte di rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il Fondo di dotazione;
e) contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici destinati ad incremento del Fondo di dotazione.
Il Fondo di gestione è costituito, oltre che dalla assegnazione in denaro effettuata dalla fondatrice in sede di costituzione specificamente destinata a detto Fondo, da:
a) contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici non destinati ad incremento del Fondo di dotazione.
b) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati che non sia destinate a incremento del Fondo di dotazione;
c) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
d) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
e) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
f) contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dalla fondatrice;
g) proventi derivanti dalla concessione in locazione anche per uso transitorio o turistico di beni patrimoniali;
h) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dalla fondatrice, ove non specificamente destinati all’incremento del Fondo di dotazione;
i) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove non specificatamente destinati all’incremento del Fondo di dotazione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite, i ricavi, il Fondo di gestione e le somme che provengono dalla alienazione dei beni facenti parte del Fondo stesso.
La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare l’integrità economica del Fondo di dotazione.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di ammi- nistrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
1. Sono Organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Indirizzo;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) l’Organo di controllo;
d) il Presidente;
e) il Revisore Legale, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D.lgs. 117/2017;
tutti regolati dallo Statuto.
2. Le cariche sociali degli Organi di cui alle lettere b), c), d) ed e) hanno la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.
1. Il Consiglio di Indirizzo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) persone.
2. Il Consiglio di Indirizzo determina le linee guida della Fondazione, indicando al Consiglio di Amministrazione le aree ed i settori, nell’ambito degli articoli 2 e 3 dello Statuto, in cui concentrare l’attività; esprime pareri vincolanti per l’eventuale modifica dello Statuto e per l’eventuale devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione, ai sensi dell’articolo 9 del D. lgs. 117/2017.
3. Non vi è incompatibilità tra il ruolo di componente il Consiglio di Indirizzo e il ruolo di componente il Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti il Consiglio di Indirizzo sono nominati dalla Fondatrice nell’Atto Costitutivo e successivamente dagli altri componenti di tale Organo.
1. L’Organo di Amministrazione della Fondazione è collegiale ed è denominato “Consiglio di Amministrazione”. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) persone.
Si applica l’articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Fondatrice nell’Atto Costitutivo.
I Consiglieri scadono tutti contemporaneamente, indipendentemente dalla data della loro nomina. Gli stessi cessano dalla carica, oltre che per scadenza del termine, per decesso, decadenza, dimissioni, revoca per giusta causa, ferma ogni altra causa di cessazione imposta dalla legge. In ogni caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, lo stesso verrà sostituito con altro Consigliere che sarà nominato come sopra.
Il Consigliere così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione ovvero versi in stato di permanente impedimento a svolgere l’incarico, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
In caso di cessazione della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei 30 (trenta) giorni successivi.
2. Il Consiglio di Amministrazione governa la Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno 2 (due) volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunio- ne deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite email, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:
– elegge, al suo interno, il Presidente;
– delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
– amministra la Fondazione;
– predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme;
– realizza il programma e gli scopi della Fondazione, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzando le spese;
– cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
– decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
– approva eventuali modifiche al presente Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
– delibera eventuali regolamenti;
– nomina l’Organo di controllo;
– nomina il revisore dei conti o la società di revisione di cui all’articolo 10 dello Statuto;
– determina i criteri, conformemente alla legge, per la devoluzione del patrimonio della Fondazione in caso di scioglimento, previo parere dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D. lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, o comunque conformemente alla vigente legislazione;
– delibera lo scioglimento della Fondazione a norma del successivo articolo 15;
– è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
– è competente per ogni altro aspetto che non sia devoluto a diverso organo.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dalla Fondatrice nell’Atto Costitutivo e successivamente eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.
2. L’Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Organo di amministrazione. Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.
5. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
1. L’Organo di controllo è nominato dalla Fondatrice nell’Atto Costitutivo. Successivamente, alla nomina provvederà il Consiglio di Amministrazione. La carica di Organo di controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L’organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qua- lora applicabili;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristi- che e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
– attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
3. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
1. E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l’Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo di cui al pre- cedente articolo.
La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
2. Non appena si verifichino le condizioni previste dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, o altra normativa applicabile, che impongano l’obbligo di nominare soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Presidente convocherà senza indugio, e comunque con avviso da spedirsi entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi dell’evento, il Consiglio di Amministrazione affinché adotti le decisioni necessarie.
1. L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall’organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce; in caso di eccezionali, ed esponendo i motivi che hanno condotto alla proroga, il Consiglio di Amministrazione può approvare il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce. Dopo l’approvazione, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. Ove, per ottemperare a normative fiscali o ad altri obblighi di legge, la Fondazione dovesse approvare il bilancio entro termini più brevi, l’organo di amministrazione sarà comunque tenuto a rispettare tali termini più brevi.
4. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:
– il libro dei membri;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.
E’ in capo agli aderenti il diritto di esaminare i libri sociali ai sensi dell’articolo 15 comma 3 D.lgs 117/2017.
Il Consiglio d’Amministrazione, con la maggioranza di almeno i tre quarti dei suoi componenti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo amministrativo, previo parere vincolante del Consiglio di Indirizzo, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
1. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, del Codice Civile e della disciplina vigente in materia.
2. L’organo amministrativo può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Fino all’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le disposizioni del presente Statuto che presuppongono tale iscrizione non trovano applicazione.
1. I componenti dell’Organo di controllo e l’eventuale Revisore legale dei conti o la società di revisione saranno retribuiti conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina o successivamente in conformità alla normativa vigente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono percepire un compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione dell’ufficio, nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile.
3. I componenti del Consiglio di Indirizzo non possono percepire alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione dell’ufficio.
Tutti gli organi collegiali della Fondazione possono svolgere le proprie riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente della seduta, anche a mezzo di persone da esso incaricate, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo;
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
e) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, o sia indicata la modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente della seduta e il soggetto verbalizzante.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano le Fondazioni, al Decreto Legislativo 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle altre norme di legge in materia.
